PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

      «Art. 42-ter. - (Congedi per malattia del figlio). - 1. I benefìci di cui all'articolo 42, comma 5, del presente testo unico sono estesi, a decorrere dalla data in cui è diagnosticata la patologia, alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, a uno dei fratelli e delle sorelle conviventi del soggetto di età compresa fra 0 e 16 anni affetto da:

          a) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

          b) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

          c) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva di un familiare nel trattamento sanitario;

          d) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui alle lettere a), b) e c) o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

      2. Il lavoratore o la lavoratrice che fruiscono dei congedi per le patologie di cui al

 

Pag. 4

comma 1 devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o di intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice; la certificazione delle patologie di cui al citato comma 1 deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo».

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
      2. Per le finalità della presente legge il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al comma 1 è incrementato di 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.